Fatturazione elettronica obbligatoria a partire da gennaio 2019.
Obblighi e iter delle nuove procedure.
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI
Sono soggetti all’obbligo di emissione di fattura elettronica, tutti gli operatori residenti nel territorio Italiano, che emettono fatture nei confronti di aziende e/o privati (B2B e/o B2C)
Sono esclusi dall’obbligo di emissione:
– i regimi vantaggio Art 27 comma 1 e 2 del DL 98/2011
– i regime forfettario Art. 1 comma 54 89 L 190/2014.
Entrambi se emettono fatture verso la PA, sono obbligati all’emissione nei confronti della stessa, della fattura in formato elettronico.
Entrambi ricevono la fattura in formato elettronico dai vari fornitori.
Escluse anche le operazioni a soggetti non identificati ai fini iva in Italia (esportazioni).
REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica è un documento informatico, emesso in “formato strutturato” (Xml). Tale formato deve essere conforme a determinate specifiche tecniche, per approfondimenti, sono contenute nell’All. A del Provv. Agenzia delle entrate 89757/2018.
Il documento deve essere inviato al SdI (sistema di interscambio).
Deve essere recapitato dal SdI al soggetto ricevente (cessionario)
QUALI STRUMENTI METTE A DISPOSIZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE?
Un software da scaricare e installare su pc per predisporre la fattura in formato elettronico.
- Un app per la predisposizione e la trasmissione al SdI della fattura. Si accede con credenziali Fisconline o Entratel.
- Un servizio web, che permette attraverso un q-code di acquisire in modo automatico le informazioni anagrafiche Iva e il codice telematico del soggetto che emette la fattura (cedente).
- Un servizio di registrazione. Il cessionario può indicare al SdI l’indirizzo telematico attraverso il quale ricevere il file. Lo puo’ fare anche un soggetto intermediario, Il SdI utilizzerà questo indirizzo, a prescindere da cosa è stato indicato nel campo destinatario in fattura.
- Un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione nell’area web riservata, valido fino al 31/12 dell’anno successivo alla ricezione del documento da parte dello SDI. Non riguarda la conservazione dei documenti, che per essere effettuata tramite l’Agenzia delle Entrate presuppone l’adesione a una convenzione.
- Servizi di assistenza, accessibili tramite credenziali Fisconline o Entratel.
COME EFFETTUARE LA TRASMISSIONE A CURA DI UN INTERMEDIARIO
MEDIANTE PEC
TRAMITE I SERVIZI INFORMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
MEDIANTE SERVIZI WEB
TRAMITE PROTOCOLLO FTP (trasmissione di dati tra terminali remoti)
Per le ultime due opzioni bisogna effettuare l’accreditamento al SdI ed ottenere un codice destinatario di 7 cifre.
Per la terza opzione è necessario sottoscrivere un accordo di servizio con firma digitale.
Per il metodo FTP è necessaria la sottoscrizione di un accordo e anche dotarsi di un server FTP protetto.
COSA FA IL SdI DOPO L’INVIO DELLA FATTURA?
Dà conferma della ricezione del documento. Questo comprova l’emissione della fattura stessa, cioè questa si intende emessa quando il SdI dà conferma della ricezione.
Controlla se la fattura presenta errori di carattere formale, o di calcolo, o irregolarità nel certificato della firma digitale, se presente (obbligatoria per la fatturazione verso la P.A.).
Se la fattura non ha superato il controllo formale, invia un riscontro “di scarto” della stessa entro 5 gg. In questo caso la fattura viene considerata mai emessa.
Recapita la fattura all’intermediario.
Conserva, previo accordo di servizio, i documenti ricevuti.
COME PUO’ ESSERE CONSEGNATA LA FATTURA ELETTRONICA?
Tramite PEC
Tramite sistema di web service
Mediante protocollo FTP
COSA DEVE FARE IL DESTINATARIO PER RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA?
Deve indicare al SdI il canale telematico scelto per la ricezione della fattura. Attenzione perché in questo caso il SdI consegnerà a questo indirizzo il documento, a prescindere da ciò che nella fattura è indicato come destinatario. E’ chiaro quindi che, i soggetti i quali non utilizzano il servizio SdI per il ricevimento delle fatture, devono comunicare il proprio canale e indirizzo telematico al fornitore.
Il SdI prevede comunque un escamotage per recapitare la fattura anche quando non è presente il codice destinatario, inserendo nel campo al posto del codice, 7 zeri e indicando nel campo apposito la pec del destinatario stesso.
Stessa operazione va effettuata per:
- i destinatari in regime di vantaggio e forfettari,
- i consumatori finali che hanno in fattura solo il codice fiscale,
- i cessionari che non hanno comunicato al cedente il codice destinatario né l’indirizzo pec.
COSA SUCCEDE SE IL SdI NON RIESCE A RECAPITARE LA FATTURA?
Dopo la notifica della mancata consegna al destinatario, è obbligato a comunicare al cessionario che la fattura è disponibile in originale nell’area web riservata del SdI.
DA QUANDO L’IVA E’ DETRAIBILE PER IL CESSIONARIO?
Dalla data di ricezione che comunicano i canali telematici utilizzati.
In caso di mancata consegna da parte dei canali telematici invece, dalla data di presa visione nell’area web riservata.
LE REGOLE VALGONO ANCHE PER LE NOTE DI CREDITO?
Le modalità di emissione delle note di credito sono uguali a quelle per la fattura elettronica. Attenzione però, la nota di credito deve fare riferimento a una fattura considerata emessa, quindi non scartata dal SdI.